Attivazione Tirocini extracurriculari di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo
Il Servizio si occupa dell’attivazione e gestione di tirocini extracurriculari formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo, per le aziende nell’ambito del territorio provinciale,
Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto promotore (SEICPT), soggetto ospitante (Azienda) e tirocinante (individuato dall’azienda ospitante) che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione. Per tale finalità il soggetto promotore e il soggetto ospitante sottoscrivono apposita convenzione che stabilisce diritti e doveri delle parti coinvolte.
I destinatari, secondo la Disciplina Regionale in materia di Tirocini extracurriculari(D.G.R. 1186/2017), possono essere tutti i soggetti in età lavorativa, che abbiano assolto l’obbligo scolastico. In particolare si rivolgono a:
a) lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di occupazione;
b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
d) lavoratori occupati che siano in cerca di nuova occupazione;
e) persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della L. 68/1999; persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della L. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. 24/2014;
f) altri soggetti privi di occupazione;
g) ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro.
La durata minima non può essere inferiore a due mesi.
La durata massima del tirocinio, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, differenziata per tipologia di tirocinio e destinatario, è la seguente: a) non superiore a sei mesi nel caso di tirocini formativi e di orientamento a favore dei destinatari lettere a), b), c) e d) e non superiore a dodici mesi se a favore dei destinatari lettera e);
b) non superiore ai dodici mesi nel caso di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo; per le sole persone disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente deve essere proporzionato alle dimensioni dell’unità operativa locale del soggetto ospitante presso la quale si intende attivare un tirocinio (vedi art. 11 della Disciplina Regionale)